Art. 2.
(Sentieri della memoria).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono per sentieri della memoria i percorsi in corrispondenza sia delle linee principali del fronte nelle sue diverse articolazioni e dislocazioni, sia dei luoghi e dei percorsi della lotta partigiana e della Resistenza civile all'occupazione, tenuto conto che i medesimi luoghi e percorsi, protetti dai partigiani, consentirono gli spostamenti delle formazioni della Resistenza e l'attraversamento del fronte ai perseguitati politici e ai civili in fuga per la sopravvivenza.